
FAQ-DOMANDE E RISPOSTE
Le nuove quote da versare all'EBCE da quando decorrono?
I nuovi importi (15,00 euro mensili per 12 mensilità, di cui € 11,00 a carico azienda e € 4,00 a carico lavoratore) devono essere versati a partire dal 1° Settembre 2025.
Per i lavoratori a part-time, i contributi all'EBCE e al Fondo EASI possono essere riproporzionati in relazione al minor orario di lavoro?
No, devono essere versati sempre per intero; nel caso di più rapporti part-time in capo ad uno stesso lavoratore, è dovuta comunque una sola iscrizione all'Ente e al Fondo.
Cosa significa “l'importo sostitutivo dovuto dai datori di lavoro che omettono l'iscrizione all'EBCE e al Fondo EASI rientra nella retribuzione di fatto”?
Le prestazioni previste a favore dei lavoratori dal sistema della Bilateralità e del welfare contrattuale hanno natura retributiva. Pertanto, se il datore di lavoro non si iscrive all'EBCE e quindi non versa i contributi obbligatori, o non iscrive i lavoratori al Fond EASI, è tenuto a corrispondere l'importo sostitutivo in busta paga. Tale importo, avendo natura retributiva, entra a far parte della retribuzione di fatto e quindi deve essere considerato ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali che ad essa fanno riferimento (maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni, retribuzione per ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, ecc.), nonché del tfr.
L'importo sostitutivo in caso di mancata iscrizione all'EBCE e al Fondo EASI può essere riproporzionato per i lavoratori a part-time?
No, deve essere versato nella misura intera prevista dal ccnl.


