Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, "diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (artt. da 54 a 59 del D.Lgs. n.276 del 2003).

Con la riforma Fornero (L. 92/2012), che ha individuato nell'apprendistato il canale standard di accesso nel mercato del lavoro per i giovani, la tipologia del contratto di inserimento è stata soppressa con effetto dal 1° gennaio 2013. Da tale data non possono essere stipulati nuovi contratti di inserimento, mentre sono salvaguardati, fino alla scadenza, i contratti di inserimento in corso di svolgimento al 31/12/2012 e quelli conclusi entro la predetta data.

La disciplina del contratto di inserimento ha ormai un rilievo residuale in quanto è applicabile esclusivamente ai contratti esistenti al 31-12-2012 e fino alla cessazione degli stessi. Potevano essere assunti mediate contratto di inserimento alcune categorie di lavoratori considerate socialmente deboli, ovvero:

  • Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • Disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
  • Soggetti ultracinquantenni privi di lavoro;
  • Lavoratori disoccupati da almeno due anni;
  • Donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate;
  • Persone affette di grave handicap.

I contratti di inserimento potevano essere stipulati in tutti i settori di attività dalla generalità dei datori di lavoro. Unico limite era il mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento fosse venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.