CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE (COD.RIF.W.1)

Non è più possibile effettuare richieste per questo contributo. Termine scaduto al 31/01/2024

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per l’assistenza e la cura di un familiare in condizione di non autosufficienza.

Misura del contributo: contributo massimo riconosciuto €1.000,00 a biennio

Termine presentazione richiesta: 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa

Per ogni dipendente è stabilito un limite massimo, pari ad € 500,00 annui, per l’erogazione di qualsiasi servizio (è escluso da tale limitazione il contributo W.1."Contributo per assistenza familiare non autosufficiente")

Il Contributo sarà erogato fino ad esaurimento Plafond

Condizioni:

  • L’azienda deve aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all’EBCE da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta;
  • In caso di irregolarità contributive e/o amministrative (ad es. no uniemens) le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione del termine di 30 giorni ai fini della regolarizzazione, decorso il quale E.B.C.E. definirà la pratica con esito negativo;
  • Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa all’EBCE ed al Fondo Easi;
  • Sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura, per un familiare in linea retta o collaterale di 1° grado (figlio/a, marito/moglie, genitore/genitrice, fratello/sorella) che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3;
  • Rientrano in copertura gli strumenti e/o prestazioni di assistenza specifica alla persona (carrozzina, badante, infermiera, rette di Istituti di accoglienza) e/o prestazioni mediche (visite specialistiche, analisi cliniche, farmaci, presidi sanitari);
  • Non sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le prestazioni specifiche effettuate da familiari (figlio/a, marito/moglie, genitore/genitrice, fratello/sorella) del richiedente o del non autosufficiente;
  • La domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorsi 2 anni dalla prima richiesta;
  • Presentazione richiesta entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa;
  • Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond;
  • La richiesta deve essere effettuata in un’unica soluzione.

Documentazione Necessaria da allegare ai moduli richiesta contributi sotto riportati:

La seguente documentazione va inviata all’EBCE  e per conoscenza al Fondo Easi.

  • Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela con il familiare per cui si richiede l’erogazione;
  • Autocertificazione attraverso la quale si attesta che le prestazioni non siano state eseguite da uno dei familiari;
  • Copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge104/1992 art. 3 comma 3 (“grave condizione di non autosufficienza”);
  • Copia dei documenti di spesa fiscalmente validi (fatture, ricevute, scontrini fiscali parlanti, ticket, rette di Istituti di Ricovero) riferiti alle spese di assistenza sostenute per il soggetto non autosufficiente fino a concorrenza della somma erogabile intestati al richiedente o al familiare non autosufficiente;
  • Copia della prescrizione del medico curante per le prestazioni mediche, i farmaci e i presidi sanitari;
  • Copia fotostatica dell’ultima busta paga - se dipendente;
  • Copia F24 attestante il contributo all’EBCE relativo all’ultimo mese – se titolare di azienda, socio di società di persone, socio di s.n.c., socio accomandatario di s.a.s, amministratore di società di capitale;
  • Copia della visura camerale – se socio di società di persone, socio di s.n.c., socio accomandatario di s.a.s, amministratore di società di capitale.

Trattamento Fiscale:

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La "Certificato Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento).
Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi EBCE"

I Soci Costituenti EBCE