CONTRIBUTO SPESE ASILO NIDO (COD.RIF.B2)
Non è più possibile effettuare richieste per questo contributo. Termine scaduto al 30/09/2023
Contributo riconosciuto ai dipendenti che, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, abbiano sostenuto spese di asilo nido/ servizio Tagesmutter per i figli fino al compimento del terzo anno di età.
Misura del contributo: 60% della spesa sostenuta nell’anno fino ad un massimo di € 400,00
Termine presentazione richiesta: 30/09 dell’anno in corso
Per ogni dipendente è stabilito un limite massimo, pari ad € 500,00 annui, per l’erogazione di qualsiasi servizio (è escluso da tale limitazione il contributo B.1."Contributo per assistenza figlio disabile")
Il Contributo sarà erogato fino ad esaurimento Plafond
Condizioni:
- L’azienda deve aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all’EBCE da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta;
- In caso di irregolarità contributive e/o amministrative (ad es. no uniemens) le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione del termine di 30 giorni ai fini della regolarizzazione, decorso il quale E.B.C.E. definirà la pratica con esito negativo;
- Ad ogni richiedente va riconosciuto il contributo per un solo figlio/a;
- Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa all’EBCE;
- Presentazione richiesta entro il 30/09 dell’anno in corso;
- La richiesta di contributo può essere presentata ogni anno fino al compimento del terzo anno di età del figlio/a;
- Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond;
- La richiesta deve essere effettuata in un’unica soluzione.
Documentazione Necessaria da allegare al modulo richiesta contributi sotto riportato:
- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Dichiarazione dell’istituto attestante la frequenza del figlio all’asilo nido;
- Copia delle ricevute attestanti la spesa sostenuta;
- Copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Trattamento Fiscale:
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La "Certificato Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento).
Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi EBCE"